Art. 7.
(Agevolazioni in materia di locazione di immobili).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, titolari di un contratto di locazione registrato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è concesso un contributo a titolo di concorso nelle spese per l'affitto pari alla differenza tra il 20 per cento della retribuzione lorda annua percepita ai sensi della presente legge e il canone di affitto effettivamente pagato.